Amministrazione Trasparente

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La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tutele per il segnalante

Guida per il cittadino

Riferimenti normativi

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, è possibile segnalare violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell’amministrazione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del segnalante stesso, ad eccezione dei soggetti competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT regionale, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

Ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 24/2023 il segnalante non può subire atti ritorsivi dall’amministrazione in ragione della segnalazione effettuata.
Il segnalante può comunicare all’Anac gli atti ritorsivi subiti ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 16 del decreto.

Le tutele previste dal d.lgs. 24/2023 si applicano anche ai seguenti soggetti

  • facilitatore;
  • persone dello stesso contesto lavorativo del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico legate ai medesimi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, che prestano servizio nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con la persona del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico un rapporto abituale e corrente;
  • enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
  • enti presso i quali il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico prestano lavoro (art. 3, comma 5, lett. d) d.lgs. 24/2023);

Le tutele non possono avere luogo qualora in correlazione alla segnalazione Whistleblowing, sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali casi alla persona segnalante è irrogata dall’Amministrazione una sanzione disciplinare.

Ultimo aggiornamento : 16.05.2024