Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Contenuto dell'obbligo
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Riferimenti normativi
Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 5, co. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Art. 3, co. 7-bis, l.p. n. 23/1992
Applicabilità
Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che l'Alsia ha l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Agenzia, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione.
Cos'è il diritto di accesso civico “semplice”
È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui ALSIA ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013 che così recita:
“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Come esercitare il diritto
La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non richiede nessuna motivazione, è gratuita e può essere presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) direttamente o per via telematica all’indirizzo di posta certificata alsia@postecert.it.
Per la presentazione dell’istanza può essere utilizzato il seguente modulo:
Modulo richiesta accesso civico "semplice"
L’istanza presentata per via telematica è valida ai sensi dell’art. 65 comma 1 D. Lgs. n.82/2005, se:
- è sottoscritta e presentata insieme alla copia del documento d’identità;
- è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
- è sottoscritta con firma digitale; in tal caso non va allegata copia del documento d’identità
L'Amministrazione inadempiente, entro 30 giorni dalla istanza di accesso, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero alla comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale.
In caso di diniego o mancata risposta ad un’istanza di accesso civico semplice, l'istanza può essere inviata al Direttore di ALSIA, in qualità di titolare del potere sostitutivo.
In tal caso la richiesta deve essere indirizzata al Direttore ALSIA utilizzando il seguente indirizzo di posta certificata, specificando che si tratta di ricorso al potere sostitutivo:
Posta elettronica certificata alsia@postecert.it